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LEGISLAZIONE AMBIENTALE

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NORME   SULL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L.13/7/66 N°615 DPR 1391/70 DPR 322/71 DPR485/82 DPR 912/82 DPCM28/3/83 DMA105/87 DPR203/88 DM 214/88
DPCM 21/7/89 DM  12/7/90 DM 20/5/91 O.M.A.20/11/91 DM 15/4/94 e 25/11/94 LRT 5/5/94 n°33 DPCM 10/95
D.M.16/5/96 L. 4/11/97 D.M.A. 503/97 LRT 63/98 D.M.23/10/98 e 21/4/99 D.Lgs.4/8/99 TABELLA inquin.industriale

tabstoricgas.jpg (44095 byte) Legge 13 luglio 1966 n. 615 ( Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico)

Provvede al controllo delle emissioni aeriformi che possono dar luogo ad alterazioni delle normali condizioni di salubrità dell’aria, con rischi di pregiudizio per la salute pubblica o danno di beni. Il controllo si effettua mediante:
a - la localizzazione idonea degli impianti potenzialmente inquinanti;
b - la limitazione delle concentrazioni al livello del suolo per gli inquinanti;
c - la disciplina nell’uso dei combustibili.
Contribuiscono a quanto sopra , anche se indirettamente:
1 - i piani regolatori urbani e rurali;
2 - le specifiche disposizioni per le zone protette;
3 - i  regolamenti per la tutela delle bellezze artistiche o naturali.
Per le emissioni in particolare è specificato al capo V art.20 :"Tutti gli impianti industriali devono possedere installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente , le emissioni di fumi , gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all’inquinamento atmosferico."
Lo stesso articolo prevede che: "Su richiesta delle autorità comunali o delle province interessate, l’accertamento del contributo all’inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali è affidato al Comitato Regionale Contro l’Inquinamento Atmosferico.(CRIA) "
INIZIO

DPR 1391/70
Contiene norme per il controllo dell'inquinamento da impianti di riscaldamento, i criteri di costruzione, i sistemi di controllo, i metodi di misura.

D.P.R. 322/71

"Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n.615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie."
Nelle normative internazionali attualmente in vigore esistono due alternative:
a) uso della migliore  tecnologia disponibile (best available control technology), che consente il più ampio contenimento delle emissioni inquinanti, a prescindere da considerazioni di costo;
b) miglior tecnologia praticamente applicabile (best practicable control technology), che consente il più ampio contenimento degli inquinanti , tenendo presente il rapporto costi - benefici.
Di fronte alla scelta fra le due alternative la normativa italiana opta per la prima, poiché la tutela dei valori igienico-sanitari non può essere subordinata a calcoli di convenienza economica.
Alcuni anni fa una commissione "ad hoc" denominata "Commissione Limiti" ha fissato i valori limite per una prima serie di inquinanti.
La commissione,  nei suoi lavori, ha tenuto conto della documentazione scientifica esistente sull’argomento, sia italiana che internazionale, con particolare riferimento ai " Criteri di Qualità dell’Aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.", delle normative vigenti in altri paesi, nonché delle esistenti direttive o proposte della Comunità Europea.
INIZIO

D.P.R 485/82

Attuazione direttiva CEE 78/611 relativa al contenuto in piombo delle benzine, quantità massima 0.40 g/l. La riduzione del piombo non deve però comportare un deterioramento della qualità della benzina.

D.P.R. 912/82

Dà alcune indicazioni tecniche sugli inceneritori di rifiuti; infatti sono riportate alcune prescrizioni relative ai parametri di costruzione e di funzionamento per gli impianti adibiti allo smaltimento di rifiuti mediante incenerimento, senza indicazione di limiti di emissione, ma con prescrizioni relative al perfetto funzionamento degli impianti.
INIZIO

D.P.C.M.   28/3/83 n° 30

Indica  i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni  di inquinanti, come standard di qualità dell'aria, ed i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, con i relativi metodi di prelievo e di analisi, al fine della tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte ( in particolare per SO2   NO2  O3  CO  Pb  F  Particelle solide  HCNM ).

Decreto Ministero dell'Ambiente 105/87

"Limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore". L'attenzione del legislatore è rivolta in particolare alle emissioni determinate dall'uso di combustibili per la produzione di energia elettrica.
INIZIO

D.P.R. 203/88

Riguarda l'attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti , e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; detta norme per la tutela dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio. Disciplina anche le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse.

D.M. 214/88

Riduzione tenore del piombo nelle benzine e fissazione del limite per il benzolo.
1) dal 1/4/1989 deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale la distribuzione di benzina senza piombo.
2) per le benzine con piombo il limite massimo passa dai 3 g/l dell'1/4/1989 agli 1.5 g/l del l'1/6/1991.
3) Il benzene non può superare il 5%.
INIZIO

D.P.C.M 21/7/1989

Questo documento è un " Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni  per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali.

DM 12/7/90
Questo documento contiene: linee guida per il contenimento delle emissioni di inquinanti dagli impianti industriali; fissa valori minimi di emissione per moltissime sostanze; indica i metodi di campionamento, di analisi, di valutazione delle emissioni. Espone inoltre i criteri di utilizzazione delle tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni inquinanti, i criteri di adeguamento degli impianti industriali esistenti e gli adempimenti per nuovi impianti.
INIZIO

D.M. 20/05/1991

Indica le modalità di realizzazione della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici e tutti i criteri da rispettare per la raccolta dei dati. Vi si indicano:

  1. Il numero di stazioni
  2. Inquinanti e parametri meteo-monitorati nelle stazioni
  3. Tipo di analizzatore
  4. Planimetria con indicazione dei punti di misura
  5. Soggetto titolare e soggetto gestore.

INIZIO

O.Ministero dell'Ambiente 20/11/91
Fissa le "soglie di attenzione" e le "soglie di allarme", superate le quali l'Autorità competente ha l'obbligo di assumere provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, del riscaldamento degli edifici, degli impianti industriali.

D.M. 15/04/94 e D.M.25/11/94
Contenente norme tecniche in materia di livelli  e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, con l'obbligo di monitoraggio di nuovi inquinanti quali benzene, benzo(a)pirene e la frazione toracica delle polveri PM10.
INIZIO

Legge Regione Toscana del 5/05/1994 n°33
Norme per la  tutela della qualità dell'aria in applicazione del D.P.R. 203/88  riguardanti : i criteri per realizzare il piano regionale di rilevamento e il relativo sistema di controllo della qualità dell'aria attraverso la costituzione del Comitato regionale e dei Comitati provinciali contro l'inquinamento atmosferico.

D.P.C.M. 2/10/95

"Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
INIZIO

D.M.16/5/96
Decreto relativo alla gestione degli stati di attenzione e di allarme per l'inquinamento da ozono.

Legge 4/11/97 n°413
"Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene" sull'obbligo per i sindaci di adottare misure di limitazione del traffico nelle aree urbane.
INIZIO

D. Min.Ambiente n°503/97
Riguarda l'attuazione delle direttive CEE 89/369 e 89/429 concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da impianti di incenerimento di rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti.

Legge Regione Toscana del 13/08/1998 n° 63

Riguarda le zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, ai fini della tutela dell'ambiente atmosferico, delle popolazioni esposte, e  disciplina l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali, con particolare riferimento agli obblighi del Sindaco di vietare, nelle zone a rischio individuate, la circolazione dei veicoli a motore e limitare l'utilizzo degli impianti termici ad uso civile.
INIZIO

D.M. 23/10/98 e D.M. 21/4/99
Individuano i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

D.Lgs. 4/8/99 n°351
Definisce la normativa regionale per la qualità dell'aria.
L'Unione Europea, tramite la Direttiva 96/62/CE del Consiglio, ha espresso le politiche generali e le azioni fondamentali che gli Stati Membri devono attuare per   raggiungere standard di qualità dell'aria comuni, nel rispetto della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente, fornendo opportuna informazione. L'Italia ha recepito tale direttiva con il D.Lgs. 351 del 4/8/99; la direttiva quadro demanda a direttive figlie per ogni specifico inquinante, fissando valori limite, criteri e metodiche di localizzazione dei punti di misura.
L'approvazione del Piano Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria, che è stato formulato su studi e ricerche dell'ARPAT, contribuisce alla omogeneità e alla completezza degli interventi per le varie Amministrazioni.
INIZIO

Limiti al contributo degli stabilimenti industriali all'inquinamento dell'aria
(legge 615/1966 e successivo regolamento di attuazione DPR 322/71)

inquinanti

concentrazioni di punta concentrazioni medie

ppm mg/m3

durata prelievo(minuti)

ppm mg/m3

durata prelievo (ore)

Ossidi di zolfo espressi come SO2

0.30
(0.79)

30

0.15
(0.39)

24

Cl2

0.20
(0.58)

30

. .

HCl

0.20
(0.30)

30

0.03
(0.05)

24

Composti del fluoro espressi fluoro

0.6

30

0.02

24

Idrogeno solforato

0.07
(0.10)

30

0.03
(0.04)

24

Sost. Org. Tot. espresse come esano

80.00

30

40.00

24

ossidi di azoto NO2

0.30
(0.56)

30

0.10
(0.19)

24

Ossido di carbonio

50.00
(57.24)

30

20.00
(22.89)

8

Composti del piombo

(0.05)

30

(0.01)

8

polveri inerti sospese

(0.75)

120

(0.30)

24

Silice libera crist. contenuta nelle polveri espressa come SiO2

(0.10)

120

(0.02)

24

INIZIO